STATUTO SOCIALE
Articolo 1- COSTITUZIONE
e DENOMINAZIONE
E' costituita una
Associazione sotto la denominazione: BLUE
and GREEN - ROMA.
Articolo 2 - SEDE
L'Associazione
ha sede in ROMA, Via del Casale Agostinelli 196, 00118 Morena Roma.
Articolo 3- FINALITA’
SOCIALI :SCOPI E OGGETTO
3.1) L'Associazione non
ha scopo di lucro ,non ammette
discriminazioni di sesso, di razza,di lingua,di religione o ideologia politica
e
persegue scopi umanitari.
E’ infatti costituita
da soci liberamente associati e desiderosi di tradurre in impegno
concreto il loro senso morale e civile.
3.2 ) L'Associazione ha
per oggetto la diffusione delle conoscenze ambientalistiche volte alla riscoperta del contatto dell'uomo con la
natura e il territorio,inteso anche come desiderio di
recuperare una dimensione e
ritmi biologici più salutari.
Per il raggiungimento dello scopo Sociale
l'Associazione potrà diffondere,promuovere
e svolgere le seguenti attività:
a)
Ideazione, realizzazione e gestione di convegni, mostre,corsi di studio
e formazione nelle diverse discipline
ambientali, naturalistiche,
florofaunistiche,
geografiche ed archeologiche.
b) Ideazione, programmazione, realizzazione
di escursioni, viaggi di studio,documentazioni nel campo naturalistico, ambientale,nella
promozione del territorio e del benessere psico-fisico .
c) Promozione, realizzazione e gestione di
attività in generale nel settore del tempo
libero e in particolare per
le attività sportive
dilettantistiche , competizioni sportive, nonché corsi di adattamento alla natura.
d) Promozione di iniziative di tutela,
recupero e riqualificazione dell'ambiente e del territorio.
e) Promozione dei prodotti alimentari
biologici e delle colture per la salute e la qualità della vita.
f) Promozione dell'uso di energie
rinnovabili.
3.3) L’associazione potrà compiere qualsiasi operazione
ritenuta opportuna per il conseguimento dell’oggetto sociale,comprese le
compra-vendite e le permute di beni
immobili e di beni mobili soggetti a registrazione;la stipulazione di mutui e
la concessione di pegno
o ipoteca relativamente ai beni sociali;la
concessione di fideiussioni e altre garanzie equivalenti.
Articolo 4 - SOCI
Possono
essere ammessi come Soci le persone fisiche, le Società e gli Enti con o senza
personalità giuridica che si propongono
fini
in
armonia con quelli del presente Statuto.
Chi desidera essere Socio, deve presentare domanda scritta al Consiglio
Direttivo con
allegata
quota associativa. Sull'accoglimento
della domanda di ammissione decide inappellabilmente il Consiglio Direttivo.
I Soci sono distinti nelle seguenti categorie:
1) Soci ordinari
2) Soci sostenitori
3) Soci onorari
Sono Soci ordinari tutti coloro che versano la
quota normale.
Sono Soci sostenitori le persone o gli Enti che versano
una quota maggiore a titolo di sostegno dell ‘associazione.
Il Consiglio Direttivo può conferire ad Enti o persone
che abbiano svolto opera di particolare rilievo in favore dell'Associazione, la
qualifica di Socio onorario.
I Soci di maggiore età avranno diritto
di partecipare liberamente alle attività dell’associazione,
ottenere agevolazioni stabilite di volta
in volta dal Consiglio Direttivo
sulle varie attività dell’associazione. Ogni socio ha
gli stessi diritti e doveri nei confronti
dell’associazione, nel rispetto dei principi di
democrazia.
La qualità
di Socio si perde per dimissioni, morosità
o indegnità.
La morosità verrà dichiarata
dal Consiglio Direttivo. L'indegnità verrà sancita dall'Assemblea
dei Soci.
Ogni associato è impegnato a
prestare, nei limiti delle sue possibilità,
la propria opera per
il raggiungimento dei fini sociali.
Le prestazioni dell'associato sono
totalmente gratuite.
L'associato ha, in ogni
caso, diritto al rimborso delle spese
sostenute per conto dell'Associazione, quando queste
siano preventivamente
autorizzate dal Consiglio Direttivo ed
opportunamente documentate.
Articolo 5 - ORGANI SOCIALI
Sono Organi Sociali:
L'Assemblea dei Soci
Il Consiglio Direttivo
Il Presidente
Il Presidente Onorario
Il Segretario
Il Tesoriere
Il Collegio
dei Revisori dei Conti (qualora istituito)
Il Collegio dei Probi Viri (qualora
istituito)
Articolo 6 - ASSEMBLEA
DEI SOCI
E' I'organo sovrano e deliberante dell'Associazione. I
Soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta
all'anno entro il mese di Marzo mediante
comunicazione scritta,posta elettronica,fax
oppure mediante affissione all'Albo della
Associazione,dell'avviso di comunicazione contenente
I'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per
I'adunanza.
L'Assemblea può anche essere convocata su domanda firmata da almeno un
quarto dei Soci.
L'Assemblea delibera sul bilancio
consuntivo e preventivo, sugli indirizzi generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti il
Consiglio Direttivo,il Collegio dei
Revisori dei Conti,il Collegio dei Probi Viri,il Presidente Onorario e su
quant'altro a lei demandato
per
legge e per Statuto.
Hanno diritto di intervenire all'Assemblea
tutti i Soci in regola col pagamento della quota annua di associazione e il Presidente Onorario.
I Soci possono farsi rappresentare da altri Soci
mediante delega scritta, anche se membri del Consiglio Direttivo, salvo,
in questo caso, per le approvazioni dei bilanci e
deliberazioni in merito a responsabilità di Consiglieri.
Non sono ammesse
più di tre deleghe a persona.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal
Presidente Onorario, in mancanza dal Vicepresidente.
Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se
lo ritiene del caso, due scrutatori.
Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la
regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire all'Assemblea.
Delle riunioni di Assemblea si redige
processo verbale firmato dal Presidente e dal
Segretario ed eventualmente dagli
scrutatori.
Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano
con le maggioranze previste dall'art
L'Assemblea può essere convocata anche al di fuori
della sede sociale.
Articolo
7 - CONSIGLIO DIRETTIVO
E'
l'organo esecutivo dell'Associazione ed opera per il raggiungimento
degli scopi previsti dall'art.3 ed in
esecuzione delle
deliberazioni
dell'Assemblea dei Soci. E' composto da un
numero variabile da tre a nove membri eletti dall'Assemblea
dei Soci per
la
durata di tre anni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni
di un Membro, il Consiglio Direttivo alla
prima riunione provvede alla sua
sostituzione
chiedendone la convalida alla prima assemblea
annuale.
Il Consiglio
Direttivo nomina nel proprio seno il
Presidente, un Segretario ed un Tesoriere
ove a tali nomine non abbia provveduto
l'Assemblea dei Soci. Nessun compenso è dovuto ai
membri del Consiglio Direttivo.
Il
Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte
che il Presidente lo ritenga necessario
o che ne sia fatta richiesta da almeno due membri o
comunque almeno una volta
all'anno per deliberare in merito al consuntivo
ed al preventivo e
all'ammontare della quota sociale.
Per
la validità delle deliberazioni occorre la
presenza,effettiva o per delega, della maggioranza dei
membri del Consiglio ed il voto
favorevole
della maggioranza dei presenti; in caso di
parità, prevale il voto di chi presiede
.
Non
saranno ammesse più di due deleghe a persona.
Il
Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua
assenza dal Vice Presidente, in assenza di
entrambi dal più anziano
di età dei
presenti. Delle riunioni del Consiglio
Direttivo viene redatto, su apposito libro, il
relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente
e
dal Segretario.
Il Consiglio Direttivo è investito dei
più ampi poteri per la gestione ordinaria
e straordinaria dell'Associazione senza limitazioni,
compresa la determinazione delle quote sociali annuali.
Esso
procede pure alla nomina di dipendenti,impiegati,collaboratori e
consulenti determinandone le
retribuzioni e i compensi e
compila
il regolamento dell'associazione la cui
osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.
Il
Consiglio Direttivo potrà compilare un regolamento interno annuale per
disciplinare I'attività tecnico-amministrativa e ricreativa.
Articolo 8 - IL PRESIDENTE
Rimane
in carica, come il Consiglio Direttivo, per un triennio. Alla scadenza del mandato può essere
rieletto.
Ha la legale rappresentanza dell'Associazione e la
firma sociale .
Convoca l'Assemblea dei Soci in seduta ordinaria e
straordinaria. Convoca e presiede il
Consiglio Direttivo.
In sua assenza è rappresentato con gli stessi suoi
poteri dal Vice Presidente in carica.
Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del
Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.
Il
Presidente relaziona sull'attività svolta e programmata .
Il Presidente Onorario è eletto dall'Assemblea fra i cittadini che
abbiano svolto meritevole
opera a favore dell'Associazione.
Può presiedere l'Assemblea dei soci e partecipare alle riunioni
del Consiglio Direttivo. Non ha diritto di voto,ma potrà rilasciare pareri.
La sua carica è a titolo
gratuito.
Articolo 10 - IL
SEGRETARIO
Dirige
il lavoro di segreteria e, in collaborazione
con il tesoriere, quello amministrativo .
Cura
i contatti con i gruppi di lavoro e
con le commissioni di studio. Coordina il
disbrigo della corrispondenza.
Esercita le funzioni di segretario
per tutto quanto riguarda l'attività del
Consiglio Direttivo .
Redige
e firma dopo il Presidente i verbali delle
sedute del Consiglio Direttivo e ne conserva i relativi registri.
E'
depositario dell'archivio del cui ordinamento
è responsabile il tesoriere.
Articolo 11 - IL TESORIERE
E'
depositario del patrimonio dell'Associazione. E' consegnatario di tutti
i beni mobili ed immobili dell'Associazione.
Provvede all'espletamento di tutte
le operazioni finanziarie.
Tiene i registri della contabilità
ed appronta i bilanci che firma insieme
con il Presidente, secondo quanto disposto dal
regolamento.
Articolo 12 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il
Collegio dei Revisori dei Conti,qualora
istituito, è composto da tre Revisori nominati
dall'Assemblea per la durata di tre anni. In
occasione
della sua prima riunione il Collegio elegge
il suo Presidente. I
revisori dovranno accertare la regolare tenuta
della
contabilità
sociale e,periodicamente, la consistenza di cassa.
Nelle assemblee, il Collegio ha
il compito della verifica dei poteri e
funge da commissione di scrutinio nelle votazioni.
Articolo 13 - IL COLLEGIO DEI PROBI VIRI
II
Collegio dei Probi Viri,qualora istituito, è
composto da tre Soci, che eleggono nel
proprio seno il
Presidente del Collegio.
Eletti dall'Assemblea ordinaria dei
Soci, rimangono in carica tre anni ed
alla scadenza del loro
mandato possono essere rieletti.
Ad essi è demandato il compito
di giudicare e dirimere eventuali controversie
inerenti i Soci e tra questi
e I'Associazione o i suoi
Organi. II loro
verdetto è inappellabile. I
Probi Viri non possono ricoprire altre cariche
direttive nell'ambito dell' Associazione.
Articolo 14 - IL PATRIMONIO
II
Patrimonio della Associazione è costituito:
a) Da eventuali fondi di
riserva costituiti con le eccedenze di
bilancio.
b) Da eventuali erogazioni, donazioni,
lasciti e contributi che persone o Enti
verseranno all'Associazione per incrementarne o f
avorirne I'attività.
Le
entrate della Associazione sono costituite:
a) Dalle quote sociali annuali.
b) Dall'utile derivante da manifestazioni
indette dall'associazione stessa.
c) Da sponsorizzazioni dell'attività
dell'Associazione.
d) Da ogni altra entrata
che concorra ad incrementare l'attivo sociale.
L'esercizio finanziario si chiude
il 31 Dicembre di ogni anno.
Entro tre mesi dalla fine
di ogni esercizio, saranno predisposti dal
Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e
quello preventivo del
successivo esercizio.
E'
vietata la distribuzione di utili agli
associati.
In caso di scioglimento dell'Associazione
i beni di questa sono devoluti per finalità analoghe a quelle perseguite
dall’Associazione.
Ogni associato, con l'adesione all'Associazione,
è impegnato a non rivendicare per nessun motivo
quote facenti parte del fondo
sociale in caso di perdita
della qualifica di Socio, per qualunque motivo
essa avvenga.
Articolo 15 –
RESPONSABILITA'
L'Associazione
non è responsabile dei danni che eventualmente
dovessero subire gli appartenenti ad essa, in
conseguenza di infortuni
o
incidenti di qualsiasi genere che si
dovessero verificare nello svolgimento delle attività
sociali o comunque nella permanenza nella
sede
sociale.
Articolo 16 - CONTROVERSIE
Tutte
le eventuali controversie
sociali tra i Soci e tra questi e
I'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte alla competenza del
Collegio
dei Probi Viri,qualora istituito,oppure al foro di Roma
Articolo 17 - SCIOGLIMENTO DELLA ASSOCIAZIONE
Lo
scioglimento dell'Associazione è deliberato dal Consiglio
Direttivo il quale provvederà alla nomina di
uno o più liquidatori e
delibererà
in ordine alla devoluzione del patrimonio
sociale.
Per quanto non espressamente contemplato dal presente
statuto,valgono,in quanto applicabili,le norme del codice civile e le
disposizione di legge vigenti.
Il Presidente Il Segretario
http://www.sparvierosecondo.it/
http://www.blueandgreen-roma.it/
http://www.trasparenzaaeronautica.it/
http://members.xoom.virgilio.it/platini/