BLUE and GREEN - Roma

STATUTO SOCIALE

Articolo 1- COSTITUZIONE e DENOMINAZIONE

E' costituita una Associazione sotto la denominazione:     BLUE and GREEN - ROMA.

 

Articolo 2 - SEDE

L'Associazione ha sede in ROMA, Via del Casale Agostinelli 196, 00118 Morena Roma.

 

Articolo 3- FINALITA’ SOCIALI :SCOPI E OGGETTO

3.1)  L'Associazione non ha scopo  di lucro ,non ammette discriminazioni di sesso, di razza,di lingua,di religione o ideologia politica e

persegue scopi umanitari.

E’ infatti costituita  da soci liberamente associati e desiderosi di tradurre in impegno concreto il loro senso morale e civile.

3.2 ) L'Associazione ha  per oggetto la diffusione delle conoscenze ambientalistiche volte  alla riscoperta del contatto dell'uomo con la

natura e il territorio,inteso anche come desiderio di recuperare una dimensione e ritmi biologici più salutari. 

Per il raggiungimento dello scopo Sociale l'Associazione potrà diffondere,promuovere  e svolgere le seguenti  attività:

a) Ideazione, realizzazione e gestione di convegni, mostre,corsi di studio e formazione nelle  diverse discipline ambientali, naturalistiche,

florofaunistiche, geografiche ed archeologiche.

b) Ideazione, programmazione, realizzazione di escursioni, viaggi di studio,documentazioni nel campo  naturalistico, ambientale,nella

promozione del territorio e del benessere psico-fisico .

c) Promozione, realizzazione e gestione di attività in generale nel settore del tempo  libero e in   particolare per le  attività sportive

dilettantistiche , competizioni sportive, nonché  corsi di adattamento alla natura.

d) Promozione di iniziative di tutela, recupero e riqualificazione dell'ambiente e del territorio.

e) Promozione dei prodotti alimentari biologici e delle colture per la salute e la qualità della vita.

f) Promozione dell'uso di energie rinnovabili.

3.3) L’associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dell’oggetto sociale,comprese le

compra-vendite e le permute di beni immobili e di beni mobili soggetti a registrazione;la stipulazione di mutui e la concessione di pegno

o ipoteca relativamente ai beni sociali;la concessione di fideiussioni e altre garanzie equivalenti.

 

Articolo 4 - SOCI

Possono essere ammessi come Soci le persone fisiche, le Società e gli Enti con o senza personalità  giuridica che si propongono fini

in armonia con quelli del presente Statuto.  Chi desidera essere Socio, deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo con

allegata quota associativa.   Sull'accoglimento della domanda di ammissione decide inappellabilmente il Consiglio Direttivo.

I Soci sono distinti nelle seguenti categorie:

1) Soci ordinari

2) Soci sostenitori

3) Soci onorari

Sono Soci ordinari tutti coloro che versano la quota normale.

Sono Soci sostenitori le persone o gli Enti che versano una quota maggiore a titolo di sostegno dell ‘associazione.

Il Consiglio Direttivo può conferire ad Enti o persone che abbiano svolto opera di particolare rilievo in favore dell'Associazione, la

qualifica di Socio onorario.

I Soci di maggiore età avranno diritto di partecipare liberamente  alle attività dell’associazione, ottenere agevolazioni stabilite di volta

in volta dal Consiglio Direttivo sulle varie attività dell’associazione. Ogni socio ha gli stessi diritti e doveri nei confronti 

dell’associazione, nel rispetto dei principi di democrazia.

 La qualità di Socio si perde per dimissioni, morosità o indegnità.

La morosità verrà dichiarata dal Consiglio  Direttivo.   L'indegnità verrà sancita dall'Assemblea dei Soci.

Ogni associato è impegnato a prestare, nei limiti delle sue possibilità, la propria opera  per il raggiungimento dei fini sociali.

Le prestazioni dell'associato sono totalmente gratuite.

L'associato ha, in ogni caso, diritto al rimborso delle spese sostenute per conto dell'Associazione, quando queste siano preventivamente

autorizzate dal Consiglio Direttivo ed opportunamente documentate.

Articolo 5 - ORGANI SOCIALI

Sono Organi Sociali:

L'Assemblea dei Soci

Il Consiglio Direttivo

Il Presidente

Il Presidente Onorario

Il Segretario

Il Tesoriere

Il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora istituito)

Il Collegio dei Probi Viri (qualora istituito)

 

Articolo 6 - ASSEMBLEA DEI SOCI

E' I'organo sovrano e deliberante dell'Associazione. I Soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta

all'anno entro il mese di Marzo mediante comunicazione scritta,posta elettronica,fax  oppure mediante affissione all'Albo della

Associazione,dell'avviso di comunicazione contenente I'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per

I'adunanza.    L'Assemblea può anche essere convocata su domanda firmata da almeno un quarto dei Soci.

L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi generali dell'Associazione, sulla  nomina dei componenti il

Consiglio Direttivo,il Collegio dei Revisori dei Conti,il Collegio dei Probi Viri,il Presidente Onorario e su quant'altro a lei demandato

per  legge e per Statuto.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i Soci in regola col pagamento della quota annua di  associazione e il Presidente Onorario.

I Soci possono farsi rappresentare da altri Soci mediante delega scritta, anche se membri del Consiglio Direttivo, salvo,

in questo caso, per le approvazioni dei bilanci e deliberazioni in merito a responsabilità di Consiglieri.

Non sono ammesse  più di tre deleghe a persona.

L'Assemblea è presieduta dal  Presidente del Consiglio Direttivo o dal Presidente Onorario, in mancanza dal Vicepresidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene del caso, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire all'Assemblea.

Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal  Segretario ed  eventualmente dagli scrutatori.

Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art 21 C.C..

L'Assemblea può essere convocata anche al di fuori della sede sociale.

Articolo 7 - CONSIGLIO DIRETTIVO

E' l'organo esecutivo dell'Associazione ed opera per il raggiungimento degli scopi previsti dall'art.3 ed in esecuzione delle

deliberazioni dell'Assemblea dei Soci. E' composto da un numero variabile da tre a nove  membri eletti dall'Assemblea dei Soci per

la durata di tre anni e sono rieleggibili.  In caso di dimissioni di un Membro, il Consiglio Direttivo alla prima riunione provvede alla sua

sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

Il Consiglio  Direttivo nomina nel proprio seno il Presidente, un Segretario ed un Tesoriere ove a tali nomine non abbia provveduto

l'Assemblea dei Soci.     Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da  almeno due membri o

 comunque almeno una volta all'anno per deliberare in merito al consuntivo ed al  preventivo e all'ammontare della quota sociale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza,effettiva o per delega, della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto

favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede .

Non saranno ammesse più di due deleghe a persona.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più  anziano di età dei

presenti.  Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal  Presidente

e dal  Segretario.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza  limitazioni,

compresa la determinazione delle quote sociali  annuali.

Esso procede pure alla nomina di dipendenti,impiegati,collaboratori e consulenti  determinandone le retribuzioni e i compensi e

compila il regolamento dell'associazione  la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Il Consiglio Direttivo potrà compilare un regolamento interno annuale per disciplinare I'attività tecnico-amministrativa e ricreativa.

 

Articolo 8 - IL PRESIDENTE

Rimane in carica, come il Consiglio Direttivo, per un triennio.   Alla scadenza del mandato può essere rieletto.

Ha la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma  sociale .

Convoca l'Assemblea dei Soci in seduta ordinaria e straordinaria.  Convoca e presiede il Consiglio Direttivo.

In sua assenza è rappresentato con gli stessi suoi poteri dal Vice Presidente in carica.

Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Il Presidente relaziona sull'attività svolta e programmata .

Articolo 9 – IL PRESIDENTE ONORARIO

Il Presidente Onorario è eletto dall'Assemblea fra i cittadini  che  abbiano svolto meritevole  opera  a favore  dell'Associazione.

 

Può presiedere l'Assemblea dei soci e partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo. Non ha diritto di voto,ma potrà rilasciare pareri.

 

La sua carica è a titolo  gratuito.

Articolo 10 - IL SEGRETARIO

Dirige il lavoro di segreteria e, in collaborazione con il tesoriere, quello amministrativo .

Cura i contatti con i gruppi di lavoro e con le commissioni di studio. Coordina il disbrigo della corrispondenza.

Esercita le funzioni di segretario per tutto quanto riguarda l'attività del Consiglio Direttivo .

Redige e firma dopo il Presidente i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e ne  conserva i relativi registri.

E' depositario dell'archivio del cui ordinamento è responsabile il tesoriere.

Articolo 11 - IL TESORIERE

E' depositario del patrimonio dell'Associazione.  E' consegnatario di tutti i beni mobili ed immobili dell'Associazione.

Provvede all'espletamento di tutte le operazioni finanziarie.

Tiene i registri della contabilità ed appronta i bilanci che firma insieme con il Presidente, secondo quanto disposto dal regolamento.

 

Articolo 12 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti,qualora istituito, è composto da tre Revisori nominati dall'Assemblea per la durata di tre anni.  In

occasione della sua prima riunione il Collegio elegge il suo Presidente.  I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della

contabilità sociale e,periodicamente, la  consistenza di  cassa.

Nelle assemblee, il Collegio ha il compito della verifica dei poteri e funge da commissione di scrutinio nelle votazioni.

 

Articolo 13 - IL COLLEGIO DEI PROBI VIRI

II Collegio dei Probi Viri,qualora istituito, è composto da tre Soci, che eleggono nel proprio seno  il Presidente del Collegio.

Eletti dall'Assemblea ordinaria dei Soci, rimangono in carica tre anni ed alla  scadenza del loro mandato possono essere rieletti.

Ad essi è demandato il compito di giudicare e dirimere eventuali controversie inerenti   i Soci e tra questi e I'Associazione o i suoi

Organi.   II loro verdetto è inappellabile.  I Probi Viri non possono ricoprire altre cariche direttive nell'ambito dell' Associazione.

 

Articolo 14 - IL PATRIMONIO

II Patrimonio della Associazione è costituito:

a) Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

b) Da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti e contributi che persone o Enti verseranno all'Associazione per incrementarne o f

avorirne I'attività.

Le entrate della Associazione sono costituite:

a) Dalle quote sociali annuali.

b) Dall'utile derivante da manifestazioni indette dall'associazione stessa.

c) Da sponsorizzazioni dell'attività dell'Associazione.

d) Da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

L'esercizio finanziario si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio, saranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del

successivo esercizio.

E' vietata la distribuzione di utili agli associati.

In caso di scioglimento dell'Associazione i beni di questa sono devoluti  per finalità analoghe a quelle perseguite dall’Associazione.

Ogni associato, con l'adesione all'Associazione, è impegnato a non rivendicare per nessun motivo quote facenti parte del fondo

sociale in caso di perdita della qualifica di Socio, per qualunque motivo essa avvenga.

Articolo 15 – RESPONSABILITA'

L'Associazione non è responsabile dei danni che eventualmente dovessero subire gli appartenenti ad essa, in conseguenza di infortuni

o incidenti di qualsiasi genere che si dovessero verificare nello svolgimento delle attività sociali o comunque nella permanenza nella

sede sociale.

Articolo 16 - CONTROVERSIE

Tutte le eventuali controversie  sociali tra i Soci e tra questi e I'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte  alla competenza del

Collegio dei Probi Viri,qualora istituito,oppure al foro di Roma

Articolo 17 - SCIOGLIMENTO DELLA ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dal Consiglio Direttivo il quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e

delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio sociale.

 

Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto,valgono,in quanto applicabili,le norme del codice civile e le

disposizione di legge vigenti.

 

                                                   Il Presidente                                                             Il  Segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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